Whistleblowing

Bitfox mette a disposizione di chiunque (Clienti, Fornitori, Dipendenti, Collaboratori a qualsiasi titolo, Terzi…) volesse segnalare

 

  • atti illeciti o violazioni od omissioni alle Leggi e Norme dello Stato italiano e dell’Unione Europea
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
  • episodi di corruzione o tentata corruzione, concussione o tentata concussione
  • reati o illeciti ambientali
  • reati o illeciti in ambito della tutela della salute e sicurezza sul lavoro
  • episodi di lavoro infantile o minorile
  • episodi di lavoro forzato o obbligato
  • violazioni della libertà di associazione
  • episodi di discriminazione di qualsiasi natura
  • applicazioni di pratiche disciplinari non previste dai CCNL di riferimento
  • abusi nell’ambito dell’orario di lavoro dei dipendenti
  • modalità retributive non conformi ai CCNL di riferimento
  • qualsiasi altro atto illecito o violazione od omissione contraria alle Politiche aziendali

 

perpetrato da parte dell’Organizzazione o di Collaboratori a qualsiasi titolo con l’Organizzazione, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019, la seguente pagina web:

 

Whistleblowing – Invia una segnalazione

 

Tale modalità di segnalazione interna garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione è affidata ad una persona interna autonoma specificatamente formata.

Il segnalante può procedere ad una segnalazione attraverso l’ANAC e non attraverso la modalità sopra evidenziata solo nei seguenti casi:

 

  1. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  2. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  3. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal citato decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

 

  1. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  2. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  3. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

 

L’identità del segnalante per Legge non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e che il divieto di rivelare l’identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante. Sono inoltre tutelate le identità di tutte le persone coinvolte/segnalate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

Si precisa inoltre che è vietata, sempre per Legge, qualsiasi forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata nei confronti del segnalatore: ove il segnalatore fosse oggetto di tentata o minacciata ritorsione può segnalare l’accaduto all’ANAC.

È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.”