Bitfox mette a disposizione di chiunque (Clienti, Fornitori, Dipendenti, Collaboratori a qualsiasi titolo, Terzi…) volesse segnalare
perpetrato da parte dell’Organizzazione o di Collaboratori a qualsiasi titolo con l’Organizzazione, ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019, la seguente pagina web:
Whistleblowing – Invia una segnalazione
Tale modalità di segnalazione interna garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione è affidata ad una persona interna autonoma specificatamente formata.
Il segnalante può procedere ad una segnalazione attraverso l’ANAC e non attraverso la modalità sopra evidenziata solo nei seguenti casi:
La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal citato decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
L’identità del segnalante per Legge non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e che il divieto di rivelare l’identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante. Sono inoltre tutelate le identità di tutte le persone coinvolte/segnalate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.
Si precisa inoltre che è vietata, sempre per Legge, qualsiasi forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata nei confronti del segnalatore: ove il segnalatore fosse oggetto di tentata o minacciata ritorsione può segnalare l’accaduto all’ANAC.
È istituto presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.”